DL Covid. Superamento dell’ordine democratico?

Lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 luglio 2021.

Sulla gradualità dei provvedimenti e sul concetto di “emergenza“:

Imperial College Report. Era tutto deciso fin dall’inizio?

Sul prolungamento dell’emergenza:

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.14

Sulla normativa vigente in fatto di coronavirus, dai DPCM aL Dl:

Coronavirus, la normativa vigente

Il 20 aprile il Consiglio dei Ministri ha dunque approvato il Dl. Che prevede:

  • la reintroduzione delle zone gialle dal 26 aprile 2021
  • riapertura dei ristoranti anche a cena MA le attività di ristorazione consentite sono limitate a quelle all’aperto. Rimane il coprifuoco alle 22.00
  • Fino a fine anno scolastico, il ritorno a scuola e nelle Università è garantito in presenza dal 50% al 75% degli studenti. In zona arancione dal 70% al 100%. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire gli studenti del primo anno
  • Riaprono cinema, teatri, sale concerti, live club, con posti a sedere distanziati e capienza del 50% per non più di 500 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto
  • Dal 1 giugno aperte manifestazioni sportive di livello agonistico di interesse nazionale, capienza al 25% e non superiore a 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso
  • Consentite attività palestre all’aperto, anche attività di contatto. Dal 1 giugno in zona gialla riapertura palestre,
  • Dal 15 giugno n zona gialla riapertura fiere, dal 1 luglio apertura convegni e congressi
  • Può ottenere il certificato verde:
    • chi ha completato ciclo di vaccinazioni. Il certificato ha validità di sei mesi e deve indicare le somministrazioni avvenute rispetto a quelle prescritte.
    • Chi è guarito – in ospedali o con cure domiciliari seguite da medico che  attesti la guarigione – , con durata di validità sei mesi.
    • Chi effettua test molecolare o test rapido con esito negativo, ha validità di 48 ore dalla data del test
  • Solo chi è munito di certificato verde può dunque spostarsi da una Regione a un’altra se si tratta di zone a statuto – detto colore -diverso. Dal 26 aprile fino al 15 giugno, in zona arancione, è possibile andare a trovare amici o parenti in una abitazione privata diversa dalla propria in quattro persone al posto di due. Il decreto limita le visite in casa anche in zona gialla.

Il certificato verde è rilasciato in formato cartaceo o digitale.

Su quali basi scientifiche il Governo decide che in un cinema/teatro/live club si possa stare in cinquecento e in un’aula scolastica o universitaria non si possa raggiungere numeri ben minori?

Lo Stato legifera sul contatto personale, sulle attività e i contatti personali all’interno delle abitazioni private. È lecito sottolineare come la norma introdotta, possa essere precedente ideologico per un superamento del concetto di proprietà privata? Ed è lecito confrontare queste decisioni con la consuetudine nei regimi dittatoriali e totalitari?

“L’Art. 3 della bozza del nuovo decreto-legge riporta: «Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa».In sostanza, rispettando il coprifuoco che, salvo novità dell’ultima ora, resterà fissato tra le 22 e le 5 del giorno dopo, la visita a casa è vietata in area rossa, ammessa nel proprio Comune a un massimo di 4 persone (prima erano 2) se si è in zona arancione, mentre è possibile effettuarla in tutta l’area gialla, quindi anche in Regioni diverse purché gialle, sempre però una sola volta al giorno e spostandosi al massimo in 4 persone” Veronasera  20 aprile 2021FONTE

Su quali basi costituzionali il Governo discrimina i cittadini su un punto fondamentale come il diritto al lavoro, alla realizzazione personale, allo stato di necessità – sopravvivenza, mantenimento del nucleo familiare, evitare il pignoramento di beni, scongiurare la sottrazione dei minori a famiglie senza più reddito -, decretando che solo alcuni lavoratori/piccoli imprenditori possono riacquisire, parzialmente, i propri diritti ed altri no?

Lo Stato italiano vieta, di fatto, la libera iniziativa?

Lo Stato italiano viene, di fatto, ridisegnato con una geografia delle microaree e microregioni?

Tutti i diritti di libera circolazione sono sospesi, trasformando il cittadino di fatto, in straniero nella propria terra? Ideologicamente parlando, si ravvisa persino il superamento dello Ius soli e dello Ius Sangunis, una sorta di trasformazione dello stato di cittadino in stato di suddito.

Il diritto allo spostamento diventa oggetto di discriminazione.

Il malato, anzi il sano, è discriminato – con equiparazione tra stato di “positivo” a stato di “malato”-. Il cittadino è libero di circolare solo se in grado di dimostrare il proprio stato di salute. Il corpo sano diventa automaticamente e ideologicamente oggetto di reato? Il corpo sano, non certificato, diventa fuori legge. Con pericolose premesse ideologiche a futura legislazione.

I permessi del certificato verde hanno validità semestrale. [1]

Il cittadino viene a perdere ogni autorità sul proprio stesso corpo, con decadimento del principio dell’Habeas Corpus su cui si fondò il Diritto moderno inglese e che portò al definitivo superamento e abolizione della schiavitù in Europa. In Italia il diritto alla libertà personale fu inizialmente sancito dall’art.35 della Costituzione del Regno di Sicilia del 1812 e dall’articolo 26 dello Statuto Albertino del 1848, fu ripreso dagli articoli 13, 24 e 25 della Costituzione del 1948 dopo che era stato abolito durante il Fascismo.

Il permesso di spostamento legato al tampone che attesti la negatività al virus ha validità di 48 ore ed è legato ai costi e ai tempi di realizzazione. Questo aspetto logistico ed economico, non limita pesantemente o esclude, di fatto, la circolazione persino ai negativi? Come mai non sono presi in considerazione i sierologici che attestino l’immunizzazione al virus?

Su quali basi scientifiche si concede la libera circolazione ai vaccinati, quando gli stessi produttori, venditori e sostenitori di vaccini e la letteratura scientifica dimostrano che il vaccinato può comunque contagiare?

Covid Francia, il Consiglio di Stato respinge  viaggi alle persone vaccinate: “portatori di virus”

NOTE

[1 Sulla certificazione verde, stralci del Decreto:

A) <<Certificazioni verdi. Il decreto prevede l’introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette “certificazioni verdi Covid-19”, comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore. Le certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti, così come quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione Europea>>. Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.14, del 21 aprile 2021

B) Le certificazioni verdi o green pass. Nella bozza all’Art. 2 si legge che «gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi di cui all’articolo 10». 

Nell’Art. 10 viene quindi spiegato che le certificazioni verdi «sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni>>:

  • a) avvenuta vaccinazione anti-Sars-CoV-2, al termine del prescritto ciclo.
  • b) avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da Sars-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute.
  • c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus Sars-CoV-2».

La validità della certificazione verde per quel che riguarda l’avvenuta vaccinazione oppure l’avvenuta guarigione avrà una durata di sei mesi, mentre in relazione al terzo caso, cioè l’effettuazione di un test rapido o molecolare la validità è di 48 ore. Da Veronasera del 20 aprile 2021  

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Eugenia Massari, comunicazione culturale e content design. Autrice su Il Mondo di Pannunzio, design editoriale e co-founder Media Emporia.

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